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STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE CALVO
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La difesa dell'imputato
1. Gestione delle indagini ed udienza preliminare da parte del difensore (difesa tecnica e atti personali del soggetto assistito)
2. Metodologia da seguire in riferimento al ruolo rivestito dal proprio assistito (persona sottoposta alle indagini, persona offesa, danneggiato dal reato, ente rappresentativo di interessi lesi dal reato)
3. Denuncia e querela (redazione e presentazione) Indagini preliminari (si affronteranno le possibili strategie adottabili nelle attività previste dal codice di procedura penale e delle leggi speciali (minorenni, processo agli enti)
4. Udienza preliminare.
5. Procedimenti speciali
6. Giudizio abbreviato
7. Applicazione della pena su richiesta
8. Giudizio direttissimo
9. Giudizio immediato
10. Procedimento per decreto
11. Sospensione del procedimento con messa alla prova
12. Misure cautelari
13. Misure personali
14. Sequestri
15. Giudizio e istruttoria dibattimentale
16. Atti preliminari al dibattimento
17. Dibattimento
18. Istruzione dibattimentale
19. Nuove contestazioni
20. Discussione finale
21. Impugnazioni
22. Appello nel giudizio di cognizione e le modifiche apportate dalla legge n. 103/2017 (concordato sui motivi di appello e rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in caso di proscioglimento in primo grado) e dal D.lvo 11/2018
23. Ricorso per Cassazione: la nuova fisionomia a seguito della
24. Riforma Orlando e del D.lvo 11/2018
25. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
26. Rescissione del giudicato
27. Revisione
28. Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo
La difesa della Persona Offesa dal reato
Alla persona offesa da un reato, quale soggetto leso nella propria libertà o integrità personale, la legge riconosce diritti e facoltà che possono esercitati personalmente o a mezzo di proprio difensore nominato.
La persona offesa, per il tramite di un proprio difensore, può offrire all’Autorità Inquirente per l’accertamento di un fatto costituente reato, soprattutto nei casi di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) e maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), nei quali è fondamentale la collaborazione del soggetto che ha subito tali condotte.
Oltre alla possibilità di sporgere denuncia / querela, la legge riconosce la facoltà alla persona offesa di presentare memorie difensive ed indicare fonti di prova, come ad esempio indicare persone informate sui fatti oggetto di accertamento ed acquisire documenti rilevanti per l’attività di indagine.
Si tratta di strumenti fondamentali per la tutela della persona offesa da un reato cui si aggiungono altrettanti diritti e facoltà ancora più specifici, quali la partecipazione agli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.), la sollecitazione rivolta al Pubblico Ministero di “cristallizzare” elementi probatori mediante la richiesta di incidente probatorio.
Inoltre, in favore delle vittime di violenza sulla persona è previsto il diritto ad essere informati in merito alla richiesta di modifica di misura cautelare da parte del soggetto interessato con facoltà di esprimere al Giudice per le indagini preliminari la propria posizione a riguardo (art. 299 c.p.p.).
Alla persona offesa sono poi riconosciuti strumenti di “monitoraggio” dell’attività di indagine del Pubblico Ministero verificando l’esistenza di apertura di un’attività di accertamento di un fatto di reato subito, formulando apposita richiesta scritta di iscrizione di una notizia di reato (art. 335 c.p.p.), nonché chiedendo espressamente di essere informati circa la proroga delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.) e sull’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento (art. 408 c.p.p.) avverso la quale è consentito formulare opposizione ai sensi dell’art. 410 c.p.p..
Inoltre, per determinati reati (ad esempio stalking, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e reati ai danni di minori) è riconosciuto alla persona offesa il diritto al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito normalmente previsti (art. 76 del T.U. in materia di spese di giustizia).
In caso di esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero la persona offesa che ritiene di avere subito un danno quale conseguenza delle azioni criminose subite può costituirsi parte civile nel processo penale al fine di esercitare in tale l’azione civile volta ad ottenere il relativo risarcimento.
Tale facoltà non viene riconosciuta solo alla persona offesa, quale soggetto portatore dell’interesse direttamente tutelato dalla norma incriminatrice, ma anche a tutti quei soggetti che ritengano di avere subito un danno inteso in senso giuridico e non in senso lato.
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